Prezzo esposto errato ed offerta al pubblico… come funziona?


L’art. 1336 c.c. prevede che quando l’offerta al pubblico contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta vale come proposta, e quindi il contratto si perfeziona nel momento in cui l’offerente ha conoscenza dell’accettazione da parte dell’acquirente: dal momento dell’accettazione dell’offerta il venditore non può più modificare il prezzo del bene, poiché “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte” (art. 1326 c.c.).

L’offerta al pubblico può essere revocata o modificata, ma la revoca e la modifica devono essere fatte nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, ad esempio attraverso il ritiro della merce dalla vetrina o l’esposizione del prezzo corretto, e comunque sempre PRIMA che qualcuno perfezioni il contratto con un’accettazione.

In altre parole, per le merci esposte nelle vetrine dei negozi (anche online) con indicato il prezzo di vendita, l’obbligo per il commerciante di vendere sorge nel momento in cui l’acquirente dichiara di voler acquistare le specifiche merci e il commerciante riceve questa dichiarazione: il trasferimento della proprietà, poi, si verifica allorché il compratore versa alla cassa del negozio il relativo prezzo indicato dall’offerta.

Qualora, come a volte accade, un venditore si rifiuti di concludere la compravendita già perfezionatasi, avvedendosi solo in quel momento di aver esposto un prezzo errato, il rifiuto costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi degli artt. 1515 e ss. c.c.

In fine, è sempre fatto salvo il caso del c.d. “errore riconoscibile”. Ai sensi dell’art. 1431 c.c. infatti l’errore si considera riconoscibile dall’altro contraente quando in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo (in ossequio al principio di buona fede contrattuale): ad esempio, un’automobile di grossa cilindrata nuova esposta in un concessionario (tipo una Ferrari od una Lamborghini) ad un prezzo di 10.000 Euro anziché di 100.000 Euro, è ragionevole pensare che il concessionario avrà “dimenticato” uno zero nell’indicazione del prezzo dell’autovettura.

Ovviamente ogni singolo caso andrebbe analizzato in modo specifico, poiché quanto innanzi detto costituisce solo esemplificazione della disciplina generale ed astratta.