Patrocinio a spese dello Stato


L’Avv. Pietro Lisi è abilitato a patrocinare cause penali e civili in regime di Patrocinio a spese dello Stato. Significa che la parte che abbia avuto accesso al beneficio, possedendo i requisiti previsti dalla legge (reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito non superiore ad euro 12.838,01 – solo in ambito penale per ogni componente in più del nucleo familiare vi è una maggiorazione di euro 1.032,91 – risultante dall’ultima dichiarazione), non deve pagare alcun compenso al difensore. Gli avvocati si occupano anche di prestare alla parte la dovuta assistenza per predisporre la relativa istanza e presentarla al competente Consiglio dell’Ordine.

Cos’é
Al fine di essere rappresentate in giudizio, sia per agire che per difendersi, le persone non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell’istituto del Patrocinio a spese dello Stato. (artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002, n. 115).

A quali condizioni di reddito può essere richiesto
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
La documentazione da produrre ai fini della richiesta è la seguente:
Carta d’Identità; Codice fiscale; Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia anagrafico (è sufficiente una sola copia a nome dell’interessato); Dichiarazioni redditi (Modello Unico, CUD, Modello 730, o altro), nonché la documentazione relativa ai redditi esenti o da pensione, percepiti nell’anno precedente, ed eventualmente presentati all’Amministrazione finanziaria ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti i motivi della mancata presentazione; Copia eventuale contratto di lavoro e buste paga relative all’anno in corso; Copia eventuali libretti di pensione (invalidità, reversibilità, vecchiaia, ecc). Qualora sussistano, sulla base delle dichiarazioni e delle produzioni dell’interessato, i requisiti di legge per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (requisiti che saranno valutati ed accertati dal Giudice), l’Avvocato, senza assunzione di responsabilità alcuna, predisporrà la relativa istanza, con allegata la autocertificazione, attestante la consistenza delle predette condizioni reddituali, che dovrà essere personalmente sottoscritta dall’interessato. Per quanto riguarda lo straniero non appartenente all’Unione Europea l’istanza di ammissione va corredata da una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa indicato. Tuttavia nel caso in cui risulti impossibile produrre la suddetta certificazione in luogo della stessa può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dall’interessato.

ATTENZIONE:
La falsità o le omissioni nella suddetta dichiarazione sostitutiva di certificazione sono punite con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento del beneficio.

N.B.: Ogni competenza legale per l’attività compiuta dall’Avvocato antecedentemente alla presentazione al giudice della suddetta istanza, fatta eccezione per il caso previsto dall’art. 109 del DPR 115/2002 (riserva di presentazione entro 20 giorni a decorrere dal primo atto in cui interviene il difensore) sarà esclusivamente a carico dell’interessato.

Documentazione ed altre informazioni utili in merito all’argomento le potete trovare nell’apposita area del Consiglio Nazionale Forense dedicata al Patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale, cui potrete accedere cliccando questa frase.